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La separazione legale

"Niente spinge una persona a rivalutare la sua vita come una crisi familiare, specialmente un divorzio"

- Michael Duglas


La separazione personale dei coniugi è un istituto giuridico regolamentato dal codice civile (artt. 150 e seguenti) La separazione sospende gli effetti in attesa del divorzio. In questa situazione cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà che erano stati sanciti con il matrimonio.

La separazione serve come pausa di riflessione prima del divorzio. Il nostro ordinamento, infatti, impone di provare a ricucire il rapporto matrimoniale, ove sia possibile.

Il divorzio, invece, segna lo scioglimento del vincolo e la fine degli effetti civili del matrimonio.

La legge impone, salvo casi particolari, che per sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale attraverso il divorzio debbano passare almeno sei mesi dopo che è stata riconosciuta giuridicamente la separazione.

La separazione, così come il divorzio, si distingue in separazione consensuale, quando i coniugi si accordano tra loro sulla casa familiare, sui doveri economici e sulla gestione dei figli e giudiziale quando non vi è accordo tra i genitori e si ricorre al giudice perché prenda queste decisioni.

Nel caso in cui i genitori che si separano non siano sposati, la separazione non ha riconoscimento giuridico ma i genitori sono ugualmente chiamati a trovare degli accordi su come intendono gestire i loro figli e se non riescono a definire tali accordi possono ugualmente ricorrere al giudice affinché ne dia definizione. In quel caso il giudice si occuperà esclusivamente della gestione e del mantenimento dei figli.



La separazione consensuale


Nella separazione consensuale i coniugi non vogliono più vivere insieme ma sono disposti a non confrontarsi in una lite giuridica. La separazione è basata sull’accordo dei coniugi. L’omologazione è la giustificazione giuridica del provvedimento da parte del giudice e basata sull’istanza dei coniugi. Il giudice a posteriori si pronuncia sulla validità delle convenzioni che i coniugi hanno stabilito, e se riguardo ai figli ci sono clausole contrarie ai principi fissati dall’ordinamento, allora il giudice può rifiutarsi di omologare il provvedimento.

Art. 158 Separazione consensuale La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

La separazione consensuale è un accordo tra i coniugi che richied


e l’omologazione del tribunale che la concede se l’accordo non contiene norme contrarie all’ordine pubblico delle famiglie o all’interesse dei figli), altrimenti è priva di effetti e ciascun coniuge può rifiutarsi di eseguirne il contenuto. Se i coniugi l’attuano senza omologazione è una separazione di fatto. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.

La separazione consensuale è molto più breve e meno onerosa di quella giudiziale, inoltre è meno impegnativa e fonte di minore sofferenza per i figli. Per questo motivo è necessario che i coniugi con ogni mezzo riescano a trovare un accordo di separazione, anche attraverso percorsi specifici di mediazione, di negoziazione o pratiche collaborative.


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