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Il dovere di cura dei genitori

Abbiamo già parlato di alcuni dei diritti fondamentali dei figli e della responsabilità dei genitori a rispettare questi diritti. Ecco alcune altre regole fondamentali che probabilmente abbiamo sempre rispettato ma che ora è necessario esplicitare e conoscere nella loro forma giuridica.

I figli hanno il diritto ad essere mantenuti dai genitori, fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. L’art. 30 della Costituzione prevede, infatti, il dovere di assistenza morale dei figli.
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”

Art. 315 bis c.c.


I genitori, non hanno semplicemente il dovere di mantenimento ma il più ampio dovere di cura, che consiste nell’assistenza morale, nell’amore e nell’impegno dei genitori a fare quanto possibile per tutelare l’interesse del figlio. Tali doveri, sia quello di mantenimento che quello di cura, si estendono oltre la maggiore età: sostanzialmente il genitore si deve impegnare in questi doveri fino a che il figlio non raggiunge una sua indipendenza economica ed emotiva.

Relativamente al dovere di mantenimento, di cui parleremo più dettagliatamente in seguito, è sufficiente qui dire che solitamente in caso di separazione viene stabilita una quota di denaro che il genitore non collocatario deposita mensilmente sul conto del genitore collocatario (presso il quale i figli vivono prevalentemente). Questo genitore utilizzerà il denaro per pagare le spese ordinarie dei figli. Le spese straordinarie vengono invece stabilite congiuntamente dai genitori e pagate proporzionalmente sulla base di quanto stabilito nell'accordo di separazione. Quando i figli raggiungono la maggiore età possono chiedere che la somma del mantenimento ordinario gli venga versata direttamente facendosi poi carico interamente e direttamente del loro stesso mantenimento.



Il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti


Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni

- Art. 317 bis del Codice Civile


La legge riconosce il diritto dei nonni di frequentare i nipoti.

Tale diritto può essere reso effettivo solo se non lede il superiore interesse del minore, ovvero se è anche interesse del minore, per il suo sviluppo, la sua educazione, la sua educazione e la sua crescita frequentare i nonni. Inoltre questo diritto, che giuridicamente è un diritto dei nonni e non del nipote, deve essere da loro esercitato in accordo e coerenza con i genitori. Esiste infatti una sentenza della cassazione che dice che l'interesse dei nonni non è configurabile se questi non sostengono i genitori nel loro compito educativo.

La sussistenza di tale interesse è configurabile quando i nonni sostengono i genitori nel loro compito educativo

(Cassazione del 12/06/2018, n. 15238).


Solitamente viene riconosciuto anche il diritto del minore a frequentare gli zii o altri parenti significativi, anche se la legge non riconosce esplicitamente tale diritto agli zii o ad altri parenti. Tale frequentazione, come qualunque altra, non può essere impedita se vi è il consenso dei genitori e se non è lesiva della salute e della crescita del minore e del suo superiore interesse.

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