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Contributo di mantenimento all’ex-coniuge

Ci sono situazioni, ormai sempre più rare, in cui il coniuge con maggiore redditualità ha l'obbilgo di versare al coniuge meno facoltoso un contributo economico.

 

Quando è dovuto il contributo di mantenimento all’ex-coniuge?

1) quando ci troviamo davanti ad una significativa disparità di reddito tra i due coniugi e all’incapacità del coniuge meno abbiente di mantenersi da solo.

2) il divario economico tra i coniugi deve però essere frutto:

- di una scelta condivisa dalla coppia e non di una mancanza di volontà del coniuge a reddito minore

un esempio di scelta condivisa: la coppia decide di comune accordo che la madre rimarrà a casa per mantenere la casa e curarsi dei figli, mentre il padre continuerà a lavorare. In questa situazione, a seguito della separazione, la madre è in diritto di richiedere un contributo di mantenimento da parte dell’ex marito.

un esempio di scelta non condivisa: durante il matrimonio il padre, nonostante sia in età di lavoro e in salute, matura in autonomia la scelta di non lavorare poiché pensa che sia sufficiente per l’economia della coppia e della famiglia il solo contributo materno. La moglie insiste affinché anche lui possa contribuire alla vita economica familiare. In questo caso, a seguito della separazione, una volta dimostrata la totale autonomia della scelta del padre e la sua capacità di lavoro, l’ex-moglie potrebbe non dover versare il contributo di mantenimento all’ex-marito.

- oppure di un’impossibilità lavorativa da parte del coniuge meno abbiente. Infatti, il contributo di mantenimento è anche dovuto quando il coniuge meno abbiente non è in condizione di svolgere alcuna mansione lavorativa a causa: - dell’età avanzata, - di problemi di salute - di inabilità al lavoro. 



Quando NON è dovuto il contributo di mantenimento all’ex-coniuge?

1) nell’ambito di separazione giudiziale, il contributo di mantenimento non può essere richiesto dal coniuge che è dichiarato responsabile dal giudice per la fine della convivenza poiché ha violato uno dei doveri nascenti dal matrimonio, come l’obbligo di fedeltà, la convivenza, la contribuzione materiale e morale, l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia.

Le situazioni sopra descritte sono le separazioni con addebito per colpa ad uno solo dei due coniugi. In realtà, si tratta di situazioni di una certa rarità che vengono gestite esclusivamente per via giudiziale in cui il giudice, valutata la colpa esclusiva di uno dei due coniugi, addebita a questo le spese giudiziali e lo esclude dal beneficio di ricevere alcun contributo di mantenimento per se stesso.

2) quando il coniuge che richiede il contributo, seppur meno abbiente dell’altro, ha comunque redditi e/o patrimoni tali da consentirgli di vivere in modo decoroso senza l’altrui sostegno (esempio, se l’ex moglie a reddito minore ha comunque un suo reddito o un patrimonio sufficiente a mantenere uno stile di vita dignitoso o se l’ex-marito a reddito minore dovesse sposare una ricca industriale).

3) quando il coniuge richiedente è in età e in salute per poter lavorare e nelle condizioni di produrre un reddito decoroso.

4) quando il matrimonio è durato troppo poco per generare nel coniuge più debole un’aspettativa economica.


Criteri di calcolo per il contributo di mantenimento all’ex-coniuge?

Anche in questo caso vi sono diversi criteri, come: - l’età del coniuge e la sua capacità di lavorare, - la durata del matrimonio, - eventuali altri redditi e/o patrimoni del coniuge meno abbiente


Cosa succede se l’ex-coniuge non paga?

Non versare il contributo di mantenimento corrisponde ad un reato di violazione degli obblighi e dei doveri di assistenza, sia in qualità di genitore che di coniuge. Il coniuge che deve ricevere il contributo può procedere per vie legali chiedendo la riscossione coatta di quanto dovuto.

 

Per qualsiasi ulteriore dettaglio e informazione sulla questione è possibile richiedere l’intervento di un nostro consulente legale, che fa parte del gruppo Zefiro. Per richiedere una consulenza legale gratuita di Zefiro cliccare qui.

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