Il contributo di mantenimento ai figli o all'ex coniuge
Cos’è il contributo di mantenimento?
Il contributo di mantenimento è un contributo economico a carico del coniuge con maggiore reddito nei confronti:
1) dell’ex coniuge separato;
2) dei figli qualora vi siano.
Il contributo di mantenimento scatta a seguito della separazione, consensuale o giudiziale, tra i due coniugi ed ha la funzione di provvedere alle esigenze economiche dei figli o dell’ex coniuge.
Non va confuso con l’assegno divorzile, che ha invece, a seguito del divorzio, la funzione di garantire autonomia e indipendenza economica al coniuge con reddito minore.
Nel caso di separazione consensuale il contributo di mantenimento può essere concordato tra i due ex-coniugi. Quando invece ci troviamo in una situazione di assenza di accordo, e quindi in caso di separazione giudiziale, viene disposto dal giudice.
Contributo di mantenimento ai figli
L’obbligo di corrispondere il contributo di mantenimento in favore del mantenimento dei figli discende dall’articolo 147 del codice civile:
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni..”.
Dunque, a seguito di una separazione o del divorzio i genitori si devono organizzare per continuare a mantenere i figli.
Se i figli sono minorenni, solitamente è il genitore che vive prevalentemente con i figli che maggiormente si occupa delle loro spese e quindi l'altro genitore bilancia versando mensilmente al primo (e non direttamente ai figli) quanto stabilito. Il "genitore collocatario" è tenuto ad amministrare quanto ricevuto a favore dei figli, per il loro mantenimento e per le spese ordinarie che li riguardano.
Se i figli sono ormai maggiorenni, il diritto al mantenimento persiste soltanto finché non raggiungano un’autosufficienza economica e può venire versato al genitore collocatario, presso il quale i figli vivono oppure direttamente ai figli.
Il contributo dovrebbe integrare le spese ordinarie a carico del genitore collocatario per la vita quotidiana del figlio (alcuni esempi di spese ordinarie: vitto e abbigliamento, spese scolastiche, ricariche del telefono, spese di trasporto, spese mediche).
Le spese straordinarie invece non sono incluse all’interno del contributo di mantenimento e verranno sostenute in egual misura da entrambi i genitori o, se in diversa misura, l’entità verrà determinata tra genitori o dal giudice. Sono da considerarsi spese straordinarie tutti quegli esborsi collegati ad eventi eccezionali o imprevedibili della vita dei figli, che non rientrano quindi nelle normali abitudini e consuetudini (esempio: vacanze con gli amici, interventi improvvisi, assicurazioni e spese a seguito di incidenti, multe).
Criteri di calcolo per il contributo di mantenimento dei figli
Per stabilire l’entità del contributo di mantenimento dei figli sarà necessario considerare e quantificare i seguenti parametri: - effettive e attuali esigenze del figlio/a - tenore di vita da lui/lei goduto durante il matrimonio dei genitori - i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dai genitori - le loro capacità economiche.