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L'assegnazione della casa familiare


La casa coniugale o casa familiare è il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, vivevano insieme con eventuali figli e rappresenta “il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare” (Sezioni Unite 13603/2004).

Nel caso di separazione consensuale, in presenza di accordo tra marito e moglie, sono proprio i coniugi a decidere chi dei due terrà la casa coniugale, se questa verrà lasciata (venduta, affittata, donata), e anche dove risiederanno i figli. Ad esempio, i due coniugi possono stabilire che la casa resti al proprietario o che quest’ultimo la doni all’altro coniuge, oppure può essere deciso di venderla e dividere il ricavato.

In altri casi, gli ex-coniugi possono decidere che la casa resti a disposizione esclusiva dei figli e del genitore che vive maggiormente con loro.

I due genitori possono decidere anche di vendere la casa familare a patto che trovino due abitazioni decorose ed ugualmente adeguate a farvi vivere i figli.


Nel caso di separazione giudiziale, a causa del mancato accordo tra genitori, sarà il giudice a decidere circa l’assegnazione della casa.

Nel caso di coppie senza figli, la casa resterà sempre al proprietario.

Invece, in caso di presenza di figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti, la legge vuole che prevalga il rispetto del bisogno dei figli a vivere nella casa familiare. Ne consegue che il genitore che vivrà prevalentemente con loro, resterà nella casa coniugale con i figli fino a che questi non saranno maggiorenni e non si saranno resi indipendenti al di là di chi sia il proprietario della casa.

 


Il principio che guida questa scelta è la tutela della prole e il rispetto dei diritti dei figli a continuare a vivere nel loro luogo familaire.

Quindi, in questi casi, l’assegnazione della casa coniugale viene decisa esclusivamente sulla base dei bisogni dei figli e del loro primario interesse, che viene considerato superiore a qualsiasi altro, anche a quello del proprietario di ottenere la casa a lui/lei intestata. Questo però non consente al genitore collocatario non proprietario di casa di far vivere altre persone, esterne alla famiglia, all’interno della casa coniugale; è il caso ad esempio dei nuovi partner.


Il diritto di godimento della casa familiare cessa quando:

-        i figli ottengono l’indipendenza economica o si trasferiscono a vivere in altro luogo

-        l’assegnatario smette di abitarvi stabilmente o contrae nuovo matrimonio

 

Le stesse regole valgono in caso di convivenza di fatto. Infatti, quando siamo in presenza di figli minori, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario degli stessi, anche se non ne è il proprietario o il conduttore.

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